02 marzo 2009
Legge Regione Lazio per la tutela dei minori e la mediazione familiare.
Legge lazio 24 dicembre 2008, n. 27
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:
Art. 1 - Definizione
1. La mediazione familiare è un percorso che sostiene e facilita la riorganizzazione della relazione genitoriale nell'ambito di un procedimento di separazione della famiglia e della coppia alla quale può conseguire una modifica delle relazioni personali tra le parti.
2. Il mediatore familiare, sollecitato dalle parti o su invito del giudice o dei servizi sociali comunali o dei consultori o del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, si adopera, nella garanzia della riservatezza e in autonomia dall'ambito giudiziario, affinché i genitori elaborino personalmente un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, nel quale siano specificati i termini della cura, dell'educazione e della responsabilità verso i figli minori.
Art. 2 - Obiettivi 1. La Regione tutela la famiglia e la coppia con prole come principale nucleo di socializzazione e promuove politiche idonee ad un loro effettivo sostegno volte a favorire l'assolvimento delle responsabilità parentali, a sostenere la genitorialità, a mantenere la continuità della funzione genitoriale, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'equilibrio psico-fisico dei minori.
00:03 Scritto da: fatamailinda in Mediazione familiare | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: mediazione, familiare, art. 155, 155 | OKNOtizie |
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